NUOVA NORMATIVA

Si rende noto che il giorno 11/04/07 e' stata pubblicata la G.U. n.84, contenente la Legge 46 del 06/04/2007 di conversione del D. Lgs. 10/2007. La stessa e' entrata in vigore il giorno 12/04/2007 e, da tale data, non si possono più accettare domande di iscrizione da parte di praticanti che non siano in possesso di laurea di primo livello. All'uopo si invita alla visione dei seguenti allegati (Circolare C.N.O. n. 972 del 12 aprile 2007 - Gazzetta Ufficiale n. 84 - Circolare C.N.O. n. 997 del 6 marzo 2008 - Circolare C.N.O. n. 1085 dell’8/11/2012, Circolare C.N.O. n. 1089 del 25/01/2013)

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine, in data 24 luglio 2008, ha deliberato che competente per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti è il Consiglio Provinciale nel cui ambito territoriale il praticantato sarà svolto e che il domicilio professionale del praticanti è da intendersi lo studio del professionista scelto. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della delibera e precisamente dal 1° settembre 2008 i Consigli Provinciali avranno cura di verificare che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’apposito registro, il professionista dante pratica abbia lo studio nell’ambito della provincia. (si veda la Circolare C.N.O. n. 1005 del 30 luglio 2008).

D.M. 20-06-2011

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL D.M. 20-06-2011

Circolare n. 1096 - il Tirocinio professionale dopo il D.L. 24 gennaio 2012

D.P.R. N. 137 DEL 7 AGOSTO 2012