Gentili Colleghe e Colleghi,
Vi inoltriamo il link per poter scaricare le slide del convegno dello scorso 2 ottobre sul tema: LE NOVITÀ DEL DL 104/2020 IN MATERIA DI LAVORO: www.teleconsul.it/info/convegno-lecce-01-10-20
Vi inviamo la comunicazione relativa al tavolo tecnico con l’Inps del Consiglio Nazionale nella quale si riportano le informazioni relative all’esito dell’incontro tenutosi tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale ed i rappresentanti della Direzione Centrale dell’INPS in data 25 settembre u.s. oltre che un utile vademecum riguardante la gestione degli Uniemens scaturito dal tavolo tecnico in argomento.
Vi comunichiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 0002721.01-09-2020, che si allega, ha stabilito che dal 15 novembre 2020, l'accesso ai servizi online del Ministero del Lavoro avverrà esclusivamente tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Questo passaggio era stato previsto per il 13 marzo 2020, ma il sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica ne aveva impedito l'avviamento in esercizio. A partire dal 15 novembre p.v., perciò, non sarà più possibile accedere ai servizi digitali del Ministero (Cliclavoro, sistema dimissioni telematiche etc.) utilizzando gli altri strumenti diautenticazione (user ID e password e PIN Inps). A seguito di specifica interlocuzione, il Ministero del Lavoro ha assicurato che per i Consulenti del Lavoro non vi saranno ulteriori variazioni e che i contenuti di tutte le pratiche precedentemente lavorate rimarranno disponibili all’interno dell’area riservata.
Troverete anche la circolare congiunta del Ministero del Lavoro riguardante il Decreto 7 luglio 2020 e la determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare.
Vi alleghiamo, inoltre, la circolare giunta dal Consiglio Nazionale riguardante l’art. 37 del Decreto Semplificazioni recante l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale e di pubblicazione degli elenchi riservati alle PA, Vi segnalo, in particolare, che il decreto prevede modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed, in particolare, il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.
Pertanto, Vi preghiamo di verificare e tenere aggiornato e funzionante il Vostro indirizzo PEC, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Cordiali saluti,
Il Presidente - Dott. Antonio Lezzi